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INTRODUZIONE AL TERZO SETTORE

Il Terzo Settore (o settore non-profit) identifica quegli enti che operano al di fuori del pubblico (lo Stato) e del commerciale (il mercato) e vi fanno parte quelle attività che non rientrano nel gruppo delle ordinarie amministrazioni pubbliche in quanto sono di natura privata e neanche sono imprese tradizionali poiché non ricercano un profitto.

In Italia, il Terzo Settore, è oggetto di una riforma i cui obiettivi riguardano il riordino della normativa esistente in materia di enti senza scopo di lucro.

Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) rappresenta una delle novità più importanti della riforma, poiché la sua istituzione ha, come obiettivo primario, il superamento dell’attuale sistema di registrazione degli enti, caratterizzato da una molteplicità di registri la cui gestione è affidata alle Regioni e alle Province autonome.

Esso ha una fondamentale funzione di trasparenza, specie riguardo ai terzi che entrano in rapporto con gli Enti del Terzo Settore (ETS) stessi.

L’iscrizione nel RUNTS dà diritto, inoltre, ad accedere alle agevolazioni (soprattutto di carattere fiscale rispetto a chi non vorrà iscriversi) previste e offrendo la possibilità di stipulare convenzioni con amministrazioni pubbliche per lo svolgimento, in favore di terzi, di attività o servizi sociali di interesse generale.

Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore diventerà lo strumento di conoscenza degli Enti non Profit; in esso saranno riportate le informazioni di base degli ETS che vi sono iscritti, consentendo a chiunque di conoscere se un Ente è in possesso di determinate caratteristiche, permettendo ad esempio di individuare gli Enti che consentono di ottenere i risparmi fiscali a seguito di una donazione in loro favore.

Ora, è possibile, che l’apparato contabile dell’ente non profit di piccole dimensioni, che attualmente permette di redigere il semplice rendiconto annuale, non sia sufficiente per redigere il bilancio richiesto dal Registro Unico degli Enti del Terzo Settore ma si avrà un modello pubblicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per farlo. Tale bilancio dovrà poi essere depositato presso il Registro Unico.

Comunque, si potrà contare anche sul supporto dei centri a tale scopo creati: i Centri di Servizio per il Volontariato (CSV) che sono associazioni riconosciute, finalizzate al supporto e alla promozione degli Enti del Terzo Settore. Nati con la legge 266/1991 per sostenere e qualificare le attività realizzate dalle Organizzazioni di Volontariato, nel corso degli anni si sono diffusi e sviluppati su tutto il territorio nazionale e ora la Riforma del Terzo Settore ne ha esteso le funzioni a tutte le Associazioni del Terzo Settore.

Una volta definiti gli ETS e strutturati con il giusto statuto, la questione principale di questi enti è quella del finanziamento e più nello specifico quello della sostenibilità economica senza la quale nessun soggetto è in grado di esistere nel tempo. I donatori e i finanziatori vogliono conoscere l’effettivo impiego dei fondi erogati e per questo può essere assai gradita una sorta di certificazione di qualità.

La riforma prevede, in tema di autofinanziamento, che gli ETS vengano considerati non commerciali in quanto svolgono, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale per il perseguimento senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.

Le attività di interesse generale si considerano di natura non commerciale quando sono svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi d’importo simbolico che coprono solo una quota del costo effettivo e, comunque, non superiori alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale.

Rappresenta attività istituzionale e non commerciale quella svolta dagli Enti del Terzo settore nei confronti dei propri associati, familiari e conviventi degli stessi, in conformità alle finalità istituzionali dell’Ente. Non hanno natura commerciale le cessioni di proprie pubblicazioni, le somministrazioni di alimenti e bevande e l’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici.

Hanno invece carattere commerciale le cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, le somministrazioni di pasti, le erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore, nonché le prestazioni effettuate nell’esercizio di specifiche attività.

In caso di attività come quelle sopra riportate, l’ente perde, comunque, la qualifica di ente non commerciale, ma non quella di Ente del Terzo settore, qualora eserciti prevalentemente attività commerciale per un intero periodo d’imposta ed è in ogni caso previsto un regime contabile semplificato opzionale con tassazione forfetaria per le attività quando sono svolte con modalità commerciali.

Altro argomento tradizionale nell’ambito del finanziamento degli ETS è il 5 per mille. L’istituto del 5 per mille è una misura di sussidiarietà fiscale, introdotta per la prima volta dalla Finanziaria 2006. Come sappiamo, permette al contribuente di destinare direttamente una quota Irpef pari al 5 per mille ad enti che svolgono attività socialmente rilevanti. In particolare, la riforma amplia la platea dei soggetti destinatari, che erano solo alcune specifiche categorie di enti, mentre da adesso in poi saranno tutti gli enti iscritti nel Registro del Terzo settore.