Top

STATUTO

ASSOCAMPI Roma Camper Club – APS

Roma, 26 marzo 2022

Art. 1 Costituzione

  1. È costituita l’Associazione di Promozione Sociale denominata “ASSOCAMPI Roma Camper Club – APS”, qui di seguito detta “Associazione”.
  2. L’Associazione si configura quale Associazione di Promozione Sociale, ai sensi degli artt. 35 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell’ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro, neppure indiretto, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L’Associazione, in virtù dell’iscrizione nell’apposito Registro, adotta la qualifica di APS e utilizza tale acronimo inserendolo negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

  1. L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme in questo documento contenute si rendessero necessari per meglio disciplinare specifici rapporti associativi o attività.

 

Art. 2 Sede

  1. L’Associazione ha sede nel Comune di Roma.
  2. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purchè all’interno del medesimo Comune.
  3. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere inoltre istituite sedi operative dell’Associazione in Italia o all’estero.
  4. Il Consiglio Direttivo, più in particolare, potrà istituire anche delegati e/o fiduciari di zona con specifici incarichi di sviluppo, in stretta collaborazione con il Consiglio stesso.

 

Art. 3 Durata

L’Associazione ha durata illimitata fatte salve le ipotesi di cui all’Art. 9 punto “h”.

 

Art. 4 Oggetto e finalità

  1. Lo spirito e la prassi dell’Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.  L’Associazione è apolitica e apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura ed elettività delle cariche sociali.
  1. Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l’Associazione svolge, in favore di Associati, loro familiari e terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari Associati, le seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa. Questo obiettivo verrà perseguito attraverso la formazione e l’informazione sul camperismo in generale e sul turismo en plein air, con particolare riferimento alla rispettiva positiva influenza sul benessere psico-fisico degli individui e la salvaguardia dell’ambiente e del territorio;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281. Questo obiettivo verrà perseguito promuovendo il benessere psico-fisico della persona attraverso la protezione dell’ambiente e del territorio, con particolare riferimento al positivo impatto paesaggistico ed ecologico/ambientale del turismo creativo e itinerante, connesso alla mancata necessità di installazione di ingombranti strutture fisse per esigenze abitative con modifica permanente del territorio e salvaguardia dell’habitat floro-faunistico;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni. Questo obiettivo verrà perseguito attraverso la promozione e valorizzazione dei beni culturali, con particolare riferimento all’analisi orientativa ai fini della migliore fruizione dei siti e beni oggetto di visita;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo. Questo obiettivo verrà perseguito incentivando ed attuando possibili forme di aggregazione tra le persone sensibili ai temi di cui sopra attraverso uscite, viaggi, raduni, visite guidate, incontri conviviali, tornei, sportivi e ludici, ecc.;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso. Questo obiettivo verrà perseguito organizzando e gestendo eventi e raduni, uscite e viaggi in siti di alto valore sociale, culturale e religioso. Iniziative a carattere culturale, scientifico e tecnico, a livello nazionale e internazionale, collegate ai temi suddetti, quali, a solo titolo indicativo: studi, congressi, convegni e ogni altra iniziativa a carattere divulgativo, oltreché, formativo e informativo;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata. Questo obiettivo verrà perseguito attraverso la rivalutazione, la ristrutturazione, ecc. di beni pubblici da adibire per la sosta di mezzi utilizzati per il turismo itinerante.

L’Associazione, quindi, persegue tali attività di interesse generale mediante:

  • la conoscenza, l’attuazione e la diffusione, nei privati cittadini e nella Pubblica Amministrazione, centrale e periferica, degli strumenti necessari all’attuazione dell’abitar viaggiando, con riferimento ai necessari mezzi strumentali (veicoli ricreazionali, autocaravan, caravan, ecc.) e alla loro concezione, realizzazione, allestimento abitativo o professionale, uso, gestione e manutenzione, oltreché circolazione, fermata e sosta degli stessi (rimessaggio, aree attrezzate, aree di sosta, carico acqua, scarico acque reflue nere e grigie, fonti di energia, parcheggio, ecc.);
  • il potenziamento del comfort dell’abitare e/o lavorare viaggiando, permettendo e/o agevolando la mobilità e la sosta sul territorio, strategicamente importanti soprattutto nei casi di assistenza in ricoveri ospedalieri e/o di affezioni patologiche o disabilità, più o meno invalidanti o permanenti;
  • la promozione e la valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche del territorio;
  1. L’Associazione può inoltre svolgere, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell’Assemblea.
  2. L’Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi -attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva- al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
  3. L’Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

 

Art. 5 Associati

  1. All’Associazione possono aderire tutte le persone che condividano in modo espresso gli scopi di cui all’articolo precedente e che intendano partecipare alle attività dell’Associazione con la loro opera e attraverso le loro competenze e conoscenze. Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore; in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.
  2. Sono Associati dell’Associazione coloro che hanno partecipato alla sua costituzione e quanti altri, su domanda scritta, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo durante la prima riunione utile e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo stesso. Nella domanda di ammissione, l’interessato dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.
  3. In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all’interessato il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull’istanza si pronunci il Collegio dei Probiviri appositamente convocato il cui giudizio non è più appellabile.
  4. La quota annuale a carico degli associati non è trasmissibile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio.
  5. La tessera sociale è nominativa e afferente all’Associato e al nucleo familiare, ai sensi dell’art. 85 comma 1 del Codice del Terzo Settore.

 

Art. 6 Diritti e doveri degli Associati

  1. Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell’Associazione.
  2. L’ammissione all’Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall’Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all’Associazione stessa.
  3. Gli Associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta al Presidente e di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega e di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.
  4. Gli Associati hanno l’obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell’Associazione e di pagare le quote sociali nell’ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.
  5.  I volontari associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l’attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell’Associazione quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata.
  6. Non è ammesso per i volontari associati stipulare con l’Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.
  7. Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

 

Art. 7 Perdita della qualità di Associato

La qualità di Associato si perde per:

  • decesso;
  • dimissioni: ogni Associato può recedere dall’Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l’obbligo per il pagamento della quota associativa per l’anno in corso;
  • decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo ove l’Associato non versi la quota associativa entro il 28 febbraio di ogni anno; nel caso in cui la morosità dovesse persistere oltre il 30 giugno dell’anno stesso, senza giustificato motivo, l’interessato decadrà definitivamente dalla qualità di Associato. Per i nuovi Associati è richiesto il versamento della quota associativa entro 30 (trenta) giorni dalla delibera di ammissione;
  • esclusione: la qualità di Associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, degli eventuali regolamenti, nonché delle delibere approvate dagli organi associativi oppure tenga un comportamento lesivo dell’immagine dell’Associazione o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l’associato interessato, se richiesto entro il termine di 15 giorni dalla notifica della delibera, dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all’interessato, che potrà ricorrere tramite lettera raccomandata entro trenta giorni al Collegio dei Probiviri. In tal caso il Collegio dei Probiviri deve provvedere entro trenta giorni dalla ricezione della raccomandata ad una decisione, la quale diventa inappellabile. Nelle more di tale procedimento, l’efficacia della deliberazione di estromissione è sospesa fino alla relativa pronuncia definitiva, fermo restando che l’escluso non potrà validamente esercitare il diritto di voto, né partecipare alle Assemblee e, comunque, alle attività sociali fino alla decisione finale.

 

Art. 8 Organi dell’Associazione

1) Gli organi dell’Associazione sono:

  • a) l’Assemblea degli Associati;
  • b) il Consiglio Direttivo;
  • c) il Presidente;
  • d) Organo di controllo (eventuale);
  • e) il Vicepresidente;
  • f) il Collegio dei Probiviri.

2) Tutte le suddette cariche associative sono elettive, hanno durata triennale e sono rieleggibili

 

Art. 9 Composizione e attribuzioni dell’Assemblea degli Associati

  1. L’Assemblea è il massimo organo deliberante dell’Associazione.
  2. Possono partecipare all’Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli Associati, a far data dalla deliberazione di ammissione, purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
  3. Ogni Associato ha diritto ad un voto. Gli Associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri Associati. Ogni Associato può ricevere al massimo due deleghe.
  4. L’assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria.

In particolare, l’Assemblea Ordinaria ha il compito di:

  • delineare, esaminare e approvare gli indirizzi, i programmi, gli eventuali regolamenti interni e le direttive generali dell’Associazione.
  • Individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare.
  • Deliberare sul bilancio consuntivo e sull’eventuale preventivo.
  • Eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero, il Collegio dei Probiviri e l’eventuale Organo di Controllo.
  • Deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
  • Deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre.
  •  Deliberare sulle modifiche dello Statuto dell’Associazione;
  •  Deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione stessa.
  •  Deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L’Assemblea Straordinaria ha il compito di:

  • Deliberare sulle modifiche dello Statuto dell’Associazione.
  • Deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione stessa.

Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli Associati.

 

Art. 10 Convocazione dell’Assemblea degli Associati

  1. L’Assemblea è composta da tutti gli Associati e deve essere convocata dal Presidente almeno una volta l’anno, entro il 30 aprile, per l’approvazione dei bilanci e ogniqualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogniqualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli Associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.
  2. Le convocazioni dell’Assemblea devono essere effettuate mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l’avvenuto recapito entro il predetto termine. L’avviso deve contenere il giorno, il luogo e l’ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l’elenco delle materie da trattare.

 

Art. 11 Validità dell’Assemblea

  1. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione; in sua mancanza l’Assemblea è presieduta dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l’Assemblea nomina il proprio presidente.
  2. Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all’Assemblea.
  3. L’Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli Associati intervenuti o rappresentati.
  4. Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie dell’Associazione sono necessarie: la presenza della maggioranza degli Associati ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio o rappresentati. La trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell’Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli Associati.
  5. Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell’Assemblea e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di ricevere i verbali delle riunioni redatti.
  6. È ammessa la possibilità che la riunione avvenga per via telematica mediante strumenti di videoconferenza o audio conferenza od altri strumenti tecnologici alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento                         della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

 b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di                           verbalizzazione;

c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli                                         argomenti  all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

 

Art. 12 Nomina e composizione del Consiglio Direttivo

  1. Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione.
  2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea degli Associati con voto segreto. Esso è composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri, numero che viene deciso in sede assembleare prima del voto e i candidati devono far parte degli Associati. Il Consiglio Direttivo, al momento delle elezioni, dovrà essere composto sempre da un numero dispari di membri.
  3. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l’Associato o gli Associati che nell’ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione o tramite cooptazione di un Associato. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all’atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l’assemblea per nuove elezioni ed è consentita una proroga di 90 (novanta) giorni per permettere di procedere a nuove elezioni.
  4. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente, il Vicepresidente e assegna gli incarichi di Segretario e Tesoriere scegliendo anche questi ultimi tra i propri membri. Se del caso, con esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona.

 

Art. 13 Convocazione e validità del Consiglio Direttivo

  1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogniqualvolta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all’eventuale preventivo da presentare all’approvazione dell’Assemblea degli Associati, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri. La data e l’ordine del giorno della riunione verranno pubblicati attraverso gli organi social dell’Associazione.
  2. La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta o con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l’avvenuto recapito da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione. L’avviso deve contenere il giorno, il luogo e l’ora, nonché l’elenco delle materie da trattare.
  3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente oppure, in sua mancanza, dal Vicepresidente ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario dell’Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.
  4. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
  5. È ammessa la possibilità che la riunione avvenga per via telematica mediante strumenti di videoconferenza o audio conferenza od altri strumenti tecnologici alle condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali, secondo le modalità previste per l’Assemblea degli associati.
  6. Previa richiesta al Presidente, ogni Associato può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo come uditore, pertanto, senza diritto di parola e voto.
  7. Ogni Associato ha diritto di ricevere i verbali redatti delle riunioni del Direttivo ed eventualmente richiederne copia.

 

Art. 14 Attribuzioni del Consiglio Direttivo

  1. Al Consiglio Direttivo spetta l’attuazione delle direttive generali stabilite dall’Assemblea e la promozione, nell’ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell’Associazione.
  2. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:

a) eleggere il Presidente e il Vicepresidente.

b) Assegnare tra i suoi componenti gli incarichi di Segretario e Tesoriere.

c) Amministrare le risorse economiche dell’Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo.

d) Predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l’eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.

e) Qualora lo ritenga opportuno, redigere appositi regolamenti interni che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovranno regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell’Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l’approvazione all’Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie.

f) Indire adunanze, convegni, ecc.

g) Deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione.

h) Deliberare l’adesione dell’Associazione ad altre istituzioni analoghe.

i) Decidere sull’ammissione, la decadenza e l’esclusione degli associati.

j) Deliberare, in caso di particolari necessità, di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati secondo quanto disposto dall’art. 36 del D.Lgs. n. 117/2017.

k) Proporre all’Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad Associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemerenze nelle attività proprie dell’Associazione; ai non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all’art. 6, comma 3.

l) Istituire sedi operative, nominando il/i relativo/i responsabile/i, con potere di revoca.

m) Amministrare le risorse economiche dell’Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo. In autonomia avrà un tetto di spesa di gestione non superiore a euro 2000,00 (duemila/00), per avere l’autorizzazione a spese di gestione superiore si dovrà ricorrere alla sovranità dell’Assemblea degli Associati.

 

Art. 15 Il Presidente ed il Vicepresidente

  1. Il Presidente è il rappresentante legale dell’Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli è anche Presidente dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
  2. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
  3. Egli convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo.
  4. Il Presidente in particolare:

a) provvede all’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.

b) È delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell’Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti.

Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo può richiedere la firma abbinata di altro componente del Consiglio.

  1. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.
  2. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l’obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.
  3. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.

 

Art. 16 Il Segretario ed il Tesoriere

Il Segretario ed il Tesoriere affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.

Al Segretario compete:

a) la redazione dei verbali delle sedute dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.

b) Curare la tempestività delle convocazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.

c) La redazione dei libri verbali nonché del libro soci e del registro degli associati che prestano attività di volontariato.

d) Curare la corrispondenza dell’Associazione e la tenuta dei libri delle adunanze sia relativi al Direttivo che quella dei Soci, il Libro Soci, il Libro Beni Durevoli, il Registro dei volontari impiegati in attività continue e non occasionali e la custodia del Libro delle Adunanze del Collegio dei Probiviri e la custodia del Libro delle Adunanze e verbali dell’Organo di Controllo.

Al Tesoriere spetta il compito di:

a) tenere ed aggiornare i libri contabili.

b) Predisporre il bilancio dell’Associazione.

c) Se incaricato dal Direttivo può avere la firma abbinata al Presidente per quanto concerne il conto corrente Bancario. Egli, inoltre, svolge tutti gli altri incarichi che gli vengono espressamente conferiti dal Consiglio Direttivo.

 

 

Art. 17 Organo di Controllo (eventuale)

  1. L’Organo di controllo, monocratico, è nominato qualora l’Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi dell’art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.

Il componente dell’Organo dura in carica tre anni nel caso in cui sia stato eletto per il superamento dei limiti economici dimensionali, oppure fino alla soluzione del problema che lo ha fatto eleggere e comunque a normativa vigente di legge, è rieleggibile; deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze. All’Organo di Controllo si applica l’art. 2399 del Codice civile.

  1. L’Organo di controllo:
  • vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
  • vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
  • esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il componente dell’Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

  1. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all’art. 31, comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017, la revisione legale dei conti.

 

Art. 18 Il Collegio dei Probiviri

  1. Il Collegio dei Probiviri viene eletto dall’Assemblea dei Soci, è composto da numero di 3 (tre) membri.

Per candidarsi a Proboviro l’Associato deve avere un’anzianità associativa di almeno cinque anni consecutivi ed un’età non inferiore a cinquant’anni e non deve ricoprire altre cariche sociali o intenda candidarsi ad esse; deve essere in regola con tutti gli articoli statutari e non sia mai stato soccombente in un giudizio di violazione del presente Statuto.

  1. Il Collegio dei Probiviri, in carica per tre anni, una volta formato, sceglierà al suo interno il Presidente del Collegio con potere di rappresentanza.
  • Nel caso in cui, nel corso del mandato venissero a mancare, per qualsiasi ragione, uno o più componenti del Collegio dei Probiviri, la relativa sostituzione potrà essere effettuata, con il candidato proboviro che ha riportato il maggior numero di voti immediatamente successivo all’ultimo degli eletti. In mancanza verrà convocata l’Assemblea degli Associati per eleggere il componente sostitutivo.
  • La funzione del Collegio dei Probiviri è quella di dirimere eventuali controversie che dovessero sorgere tra Associati ovvero tra Associati ed organi sociali ovvero tra Associati e terzi, escluse quelle che per legge o per statuto competono ad altre entità giudicanti.
  • Il Collegio dei Probiviri opera in piena indipendenza e risponde, per il tramite dei suoi componenti, esclusivamente all’Assemblea dei Soci che è sovrana.
  • Il Collegio dei Probiviri agisce per propria iniziativa o su segnalazione, esamina e giudica secondo equità, in via arbitraria irrituale e senza formalità di procedura, trasmettendo quindi il proprio insindacabile giudizio al Consiglio Direttivo che adotterà gli opportuni provvedimenti attuativi e statutari. In mancanza di accordo in seno al collegio stesso, entro sessanta (60) giorni la nomina dell’arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Roma.
  • Previo avviso al Presidente del Consiglio Direttivo, può presenziare le riunioni del Direttivo stesso avendo facoltà di parola ma non di voto. Qualora lo ritenesse opportuno, o per segnalazione dell’Assemblea degli Associati e/o per segnalazione di un decimo degli Associati, il Collegio dei Probiviri potrà chiedere all’Assemblea l’elezione di un Organo di Controllo monocratico ai sensi dell’art. 30, comma 2 del D. Lgs. n. 117/2017.

 

Art. 19 Il Responsabile della protezione dei dati personali D.P.O.

Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali (DPO) è il Presidente, il quale provvede a quanto necessario affinché i dati personali forniti ad Assocampi formino oggetto di trattamento nel pieno rispetto del D. Lgs. 196/2003 (c.d. “Codice Privacy”) e del Regolamento UE n. 2016/679 (c.d. “GDPR 2016/679”) ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni e, comunque, della normativa recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti, sempre in merito al trattamento dei dati personali.

 

Art. 20 Libri sociali

L’Associazione deve tenere, i seguenti libri:

  • Libro degli Associati;
  • Registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
  • Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
  • Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
  • Libro delle adunanze e del Collegio dei Probiviri.
  • Libro della raccolta documentale dell’Organo di Controllo.
  • Libro dei beni durevoli.

I libri sociali vengono compilati a cura dei responsabili dei vari organismi e conservati in copia elettronica e cartacea. La copia cartacea è conservata presso la sede sociale.

 

Art. 21 Risorse economiche

1) Le entrate dell’Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti del D.Lgs. n. 117/2017, da:

– quote associative e contributi degli associati;

– erogazioni liberali di associati e terzi;

– donazioni e lasciti testamentari;

– entrate derivanti da attività di raccolta fondi;

– contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi rimborsi o entrate derivanti da prestazioni di servizi svolti in convenzione;

– contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;

– rendite patrimoniali;

– proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;

– entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.

2) È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, Associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3) Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

 

Art. 22 Esercizio finanziario

  1. L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
  2. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e l’eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli Associati, cinque giorni prima della data stabilita per l’Assemblea Ordinaria annuale, unitamente alla relazione dei revisori, qualora nominati.
  3. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devoluti in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell’Associazione.

 

Art. 23 Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione

  1. La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l’estinzione dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea, secondo le modalità indicate dall’art. 11 comma 4 del presente Statuto.
  2. L’Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli Associati.
  3. In caso di scioglimento dell’Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altro ente del terzo settore, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017.

 

Art. 24 Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dalle norme del Codice civile.

 

Art. 25 Disposizioni transitorie

Allo scopo di adeguare la qualità e la consistenza delle cariche sociali a quanto richiesto dal presente statuto, restando inteso che le disposizioni del presente si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui verrà depositata la richiesta di iscrizione al Registro del Terzo Settore, il Consiglio Direttivo in carica al momento in cui il presente verrà depositato, alla prima riunione utile, da effettuarsi non oltre quindici giorni, predisporrà l’effettuazione di un’Assemblea degli Associati da tenersi non oltre quarantacinque giorni dopo per l’effettuazione di nuove elezioni sociali. All’insediamento degli eletti, che avverrà al momento in cui verrà depositata la richiesta di iscrizione al Registro del Terzo Settore tutti gli attuali organi sociali decadranno.