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STATUTO ASSOCAMPI

Approvato dall’ Assemblea Straordinaria del 18 aprile 2015

Art. 1 – DENOMINAZIONE

E’ costituita un’associazione culturale denominata ASSOCIAZIONE CAMPEGGIATORI ITINERANTI-ASSOCAMPI (di seguito Assocampi o Associazione).

L’Associazioneè apolitica ed apartitica e non ha scopo di lucro, può aderire ad altri Enti, Organismi e Associazioni locali, regionali nazionali ed internazionali con fini convergenti agli scopi indicati nell’art. 3.

Art. 2 – SEDE

L’Associazione ha sede in ROMA.

Art. 3 – INTENTI E FINALITA’

Scopo fondamentale di Assocampi è quello di promuovere ed attuare lo sviluppo del turismo itinerante in Italia ed all’estero, senza tuttavia trascurare tipi di attività culturali e ludiche che possono svolgersi anche all’interno della propria sede.

L’Associazione intende:

  1. promuovere lo spirito associativo fra tutti i possessori di veicoli motorizzati attrezzati per il campeggio di qualsiasi marca, modello e tipo;
  2. favorire lo scambio di esperienze, sia per una migliore utilizzazione dei mezzi che per scoprire luoghi ed itinerari interessanti;
  3. mantenere ed instaurare rapporti di amicizia fra quanti credono nella necessità di fare fronte comune, con incontri e raduni, a quei problemi che lo stare insieme sicuramente facilita;
  4. creare un centro di documentazione tecnica, legale ed informatica dove tutti possono attingere e nello stesso tempo dare, al fine di rimuovere ostacoli burocratici di qualsiasi natura;
  5. aiutare a risolvere i problemi individuali e collettivi per una completa sicura e piacevole vita all’aria aperta sia nelle città sia a contatto con la natura;
  6. promuovere ogni sorta di studi e di ricerche di carattere culturale e turistico anche mediante notiziario interno;
  7. collaborare con Enti ed Istituzioni pubbliche, private, turistiche, sportive e culturali di città italiane e straniere, al fine di sviluppare e facilitare sempre più il turismo itinerante, per una completa sicura e piacevole vita all’aria aperta;
  8. promuovere gli impianti di aree di sosta parcheggi e campeggi, da gestire direttamente per i propri soci o in collaborazione con enti pubblici o privati;
  9. organizzare e favorire raduni a carattere locale, regionale, nazionale ed internazionale, per creare occasione di incontro fra Soci e simpatizzanti al fine di accrescimento della forza sociale anche senza l’utilizzo del veicolo ricreazionale;
  10. ottenere le migliori facilitazioni e condizioni possibili per gli associati nell’ambito dell’attività istituzionale svolta dall’Associazione;
  11. Svolgere ogni azione di informazione al fine di fornire all’opinione pubblica quegli elementi di conoscenza che attengono alla specifica attività del turismo itinerante.

L’associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse. Assocampi ripudia qualsiasi forma di attività, anche quando dovesse essere svolta arbitrariamente da taluno dei propri soci, che possa in qualche modo causare fatti pregiudizievoli di danno- materiale e/o morale- a persone o cose di proprietà degli associati o di terzi. Medesima posizione Assocampi assume nell’ambito di attività svolte all’estero.

Art. 4 – PATRIMONIO

L’Associazione è senza scopo di lucro ed il suo patrimonio è costituito da beni mobili ed immobili di cui l’Associazione sia proprietaria per acquisti, lasciti, donazioni, da riserve e da avanzi di gestione, nonché da tutti gli altri valori di cui abbia la piena disponibilità.

Art. 5 – ENTRATE

Per il perseguimento dei propri compiti l’Associazione dispone delle seguenti entrate:

  1. quote associative e introiti realizzati nello svolgimento della attività istituzionale;
  2. introiti realizzati nello svolgimento di attività commerciale marginale;
  3. versamenti effettuati a titolo di donazione da tutti coloro che aderiscono;
  4. all’Associazione e da terzi;
  5. redditi derivanti dal patrimonio.

Art. 6 – ISCRIZIONE

Possono far parte dell’Associazione i possessori o fruitori di mezzi motorizzati attrezzati per il campeggio.

L’iscrizione è aperta a chiunque ne faccia domanda scritta, previo versamento della quota associativa richiesta, e ad approvazione da parte del Consiglio direttivo.

Coloro che intendano aderire all’Associazione devono rivolgere espressa domanda scritta al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l’Associazione si propone e l’impegno ad approvarne e osservarne Statuto e Regolamenti. Chiunque aderisca all’Associazione può in qualsiasi momento manifestare per iscritto la volontà di recedere dal novero dei partecipanti all’Associazione stessa.

Tale recesso (salvo che si tratti di motivata giusta causa, caso nel quale il recesso ha effetto immediato) avrà efficacia dopo due mesi dal giorno in cui il Consiglio Direttivo avrà ricevuto la comunicazione scritta recante la volontà di recedere, e comunque entro il 31 dicembre dell’ anno solare in corso.

Art. 7 – ACCETTAZIONE

Il Consiglio Direttivo è competente in ordine al vaglio ed all’accettazione delle domande di tesseramento.

Ogni domanda deve essere accompagnata dal versamento dell’importo stabilito per la quota associativa annuale.

In caso di mancato accoglimento della domanda il suddetto importo sarà restituito.

Art. 8 – SOCI

L’Associazione ammette come propri soci le persone fisiche. I soci si distinguono in:

a) ordinari

b) onorari

c) aggregati

  1. E’ Socio ordinario la persona maggiorenne che sottoscrive la domanda d’iscrizione, che accetta e rispetta il presente statuto ed i regolamenti; che contribuisce allo sviluppo ed alla crescita culturale dell’Associazione.
  2. E’ Socio onorario colui che si sia particolarmente distinto favorendo lo sviluppo dell’Associazione. E’ eletto dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. L’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, può nominare anche un Presidente onorario che partecipa all’assemblea ed alle riunioni dei Consigli Direttivi. Al Presidente Onorario possono essere attribuite deleghe da parte del CD. IL Presidente Onorario può essere eletto dall’Assemblea anche per acclamazione.
  3. E’ Socio aggregato colui che risiede fuori del Lazio o in uno stato estero, che partecipa in modo occasionale alla vita associativa, paga una quota associativa ridotta, aderisce per un periodo di 60 giorni, non partecipa alle assemblea e non vota.

La divisione in socio ordinario o onorario non implica alcuna differenza di trattamento tra i Soci in merito all’esercizio ed alla fruizione dei diritti nei confronti dell’Associazione. Il socio ordinario e quello onorario hanno facoltà di candidarsi alle cariche sociali.

Ciascun aderente, in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell’Associazione.

La tessera sociale è nominativa e afferente al nucleo familiare convivente. La validità è riferita all’anno solare.

L’adesione all’Associazione comporta per l’associato maggiorenne l’esercizio del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie.

La qualifica di Socio non muta con il cambio di residenza, atteso che il Socio può essere ovunque residente.

Il Socio che non ha versato entro il ventotto febbraio di ogni anno le quote sociali versa in stato di morosità e non può partecipare alle assemblee. Qualora tale situazione dovesse persistere, il Consiglio Direttivo può determinare la perdita della qualifica di socio. La qualifica di Socio si perde anche per dimissioni scritte o radiazione. La radiazione viene pronunciata dal Consiglio Direttivo qualora il socio abbia disatteso i doveri sociali ovvero abbia adottato comportamenti contrari alle finalità ed allo spirito dell’Associazione.

Avverso la decisione del Consiglio Direttivo in ordine alla radiazione, il Socio – entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento – può, mediante lettera raccomandata, proporre apposito ricorso al Collegio dei Probiviri.

In caso di decesso del Socio non sono dovute restituzioni di alcun tipo.

Art. 9 – ORGANI E CARICHE SOCIALI

Sono organi dell’Associazione:

  1. l’Assemblea dei Soci;
  2. il Presidente;
  3. il Vice presidente;
  4. il Consiglio Direttivo;
  5. il Collegio dei Revisori;
  6. il Collegio dei Probiviri.

Potranno altresì essere affidati incarichi sociali con funzioni di Segretario e Tesoriere.

Art.10 – ASSEMBLEA DEI SOCI

L’Assemblea è composta da tutti i Soci appartenenti alle varie categorie ed è l’organo sovrano dell’Associazione.

L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo.

Essa inoltre:

  1. elegge i componenti del Consiglio Direttivo, i Revisori ed i Probiviri con un’unica votazione a scrutinio segreto;
  2. delibera sugli argomenti all’ordine del giorno;
  3. delinea gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione;
  4. delibera sull’eventuale destinazione di avanzi di gestione comunque denominati nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto;
  5. delibera sulle modifiche al presente Statuto mediante assemblea riunita in forma straordinaria;
  6. delibera, in forma straordinaria, lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

L’Assemblea dei Soci si riunisce ogni qual volta il Consiglio Direttivo,il Collegio dei Revisori ed il Collegio dei Probiviri, anche separatamente, ne ravvisino la necessità, e deve essere convocata quando sia richiesta da almeno un quinto dei Soci.

L’Assemblea dei Soci è convocata per iscritto mediante invito spedito per posta ordinaria, ovvero a mezzo dell’apposito notiziario periodico o tramite e-mail o sms ad ogni Socio avente diritto al voto, almeno quindici giorni prima di quello fissato per la prima convocazione.

L’Assemblea dei Soci, in forma ordinaria, è valida in prima convocazione se sono presenti la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione con qualsiasi numero di presenti.

L’Assemblea dei Soci, in forma straordinaria, è valida in prima convocazione se sono presenti i tre quarti dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione con qualsiasi numero di presenti.

L’Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente (o dal Vice Presidente in caso di impedimento del Presidente) o da altra persona eletta dall’Assemblea su proposta del Presidente o del Vice Presidente.

Il Presidente dell’Assemblea, a sua volta, designa un Socio ad esercitare le funzioni di Segretario, salvo l’intervento del Notaio, necessario per talune assemblee straordinarie.

Ogni Socio ha diritto ad un voto, esercitabile anche mediante delega. La delega può essere conferita solamente ad altro Socio dell’Associazione. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di una delega.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L’espressione di astensione non è prevista.

Art.11 – PRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione.

In casi d’urgenza adotta i provvedimenti che ritiene necessari sottoponendo il proprio operato appena possibile al Consiglio Direttivo.

In assenza del Presidente i poteri sono esercitati dal Vice Presidente o in sua assenza da un Consigliere indi-cato dal Consiglio.

Il Presidente dell’Associazione è anche Presidente del Consiglio Direttivo.

Art 12 – VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente assume in se le funzioni di Coordinatore dell’associazione.

Il Vice presidente sostituisce il presidente ogniqualvolta se ne renda necessario per sua assenza, impedimento o delega. E’ attributario delle funzioni organizzative dell’associazione e dunque ne cura tutte le attività connesse, per sottoporle dopo all’esame ed all’approvazione del Consiglio Direttivo.

Può convocare il Consiglio Direttivo.

Art.13 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo dell’Associazione è costituito da non meno di sei e non più di dieci consiglieri.

L’Assemblea determinerà, in occasione delle elezioni, il numero dei consiglieri e procederà alla loro nomina a scrutinio segreto.

I consiglieri devono essere soci dell’Associazione, durano in carica per tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri a maggioranza il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario del Consiglio Direttivo ed un Tesoriere.

Uno stesso Socio non può ricoprire la carica di Presidente e/o Vice Presidente per più di 2 mandati consecutivi. Il Consigliere assente ingiustificato in tre consecutive riunioni del Consiglio può decadere dalla carica; in tal caso come nei casi di recesso per qualsiasi motivo gli subentra altro socio per cooptazione su invito scritto del Presidente, sentito il Consiglio Direttivo. Tale facoltà può essere esercitata fino ad un numero di cooptazioni pari alla metà dei consiglieri originariamente eletti dall’Assemblea. Oltre tale soglia decadono tutte le cariche sociali che restano temporaneamente in carica fino alla convocazione di nuova Assemblea per l’elezione di tutti gli organi sociali.

Tutte le cariche sono a titolo gratuito, nessun compenso spetta ai membri del Consiglio e dei Collegi.

Il Consiglio Direttivo delibera di volta in volta, fatta salva la disponibilità di cassa, eventuali rimborsi per missioni particolari.

Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo delle deliberazioni dell’Assemblea e può decidere su tutte le materie non riservate specificatamente all’Assemblea medesima ed è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione con facoltà di particolari deleghe.

In via esemplificativa, e non esaustiva, deve:

  1. approvare le richieste di adesione presentate dai candidati Soci;
  2. predisporre il regolamento interno riguardante lo svolgimento dei servizi e provvedere alle sue modifiche;
  3. nominare le commissioni tecniche o consultive che ritiene utili al conseguimento degli scopi sociali;
  4. deliberare l’adesione ad altri Enti, Organismi e Associazioni locali, regionali, nazionali ed internazionali;
  5. promuovere incontri culturali locali, nazionali ed internazionali;
  6. affidare totalmente o parzialmente l’organizzazione e la gestione di iniziative e proposte ad Enti e/o Società private particolarmente attrezzate e competenti;
  7. mantenere collegamenti con organismi similari ed Enti pubblici e privati;
  8. nominare delegati e fiduciari di zona, che possono essere anche non consiglieri;
  9. nominare i rappresentanti dell’Associazione in seno a organismi internazionali, nazionali, regionali o locali con fini convergenti a quelli statutari;
  10. conferire deleghe e mandati per particolari mansioni ad un Socio competente od a professionista di fiducia.

Inoltre il Consiglio Direttivo ha il compito di:

  1. predisporre i seguenti provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci:
  2. richiamo;
  3. censura;
  4. radiazione avverso i quali provvedimenti il socio può proporre ricorso come previsto all’articolo 8 del presente statuto;
  5. predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci;
  6. preparare, al termine del mandato la lista dei candidati agli organi sociali da eleggere, proponendo il numero dei consiglieri da eleggere;
  7. deliberare l’entità delle quote associative;
  8. curare l’applicazione dello Statuto e del Regolamento.

Il Consiglio è convocato dal Presidente o dal Vice presidente ogni qual volta questi lo ritenga opportuno, oppure su richiesta di almeno un terzo dei soci componenti il Consiglio.

Il Consiglio si riunisce almeno tre volte all’anno. L’avviso di convocazione deve essere spedito almeno 5 giorni prima del giorno dell’adunanza per posta ordinaria, telefax o per e-mail o sms.

Le riunioni possono altresì avvenire in tele o video conferenza o con altro strumento telematico, secondo prudente valutazione di chi convoca la riunione. E’ ammessa delega tra i consiglieri solo nel caso che il delegante sia assente su mandato del CD.

Per la validità del Consiglio occorre la presenza di almeno la metà più uno dei consiglieri; in caso di parità di voto prevale il voto di chi presiede, non è prevista l’astensione.

Il Consiglio delibera nell’ambito delle proprie competenze a maggioranza relativa.

Il verbale della riunione deve essere conservato dal segretario agli atti dell’associazione.

Art.14 – COLLEGIO DEI REVISORI

Il controllo dell’amministrazione dell’Associazione è affidato ad un Collegio composto di tre Revisori effettivi e due supplenti eletti a scrutinio segreto dall’assemblea dei soci; dura in carica come il Consiglio Direttivo e ciascun componente può essere rieletto.

Le loro funzioni sono regolate dal regolamento interno e per quanto da questo non previsto dalle norme del Codice Civile sui Sindaci.

Nel loro seno i componenti nominano il Presidente del Collegio.

Art.15 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è formato da tre membri effettivi e due supplenti eletti a scrutinio segreto, tra i soci, dall’Assemblea dei Soci.

Dura in carica come il Consiglio Direttivo e ciascun componente può essere rieletto. Nel loro seno i componenti nominano un Presidente del Collegio. Il Collegio, in primo luogo, svolge funzioni di organo ausiliario dell’attività degli organi elettivi. Si pronuncia – a priori – sulla eventuale modificazione o abrogazione di norme dello statuto e del regolamento. Si pronuncia altresì sull’interpretazione di norme dello statuto e del regolamento.

Il Collegio dei Probiviri dirime e decide le controversie fra i Soci e quelle fra il Consiglio Direttivo ed i Soci, nell’ambito delle attività sociali. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili.

Art.16 – SEGRETARIO

Il Segretario dell’Associazione è nominato e può essere revocato dal Consiglio Direttivo. In particolare dispone gli atti necessari per il regolare funzionamento dell’Associazione, secondo le direttive ricevute dagli organi sociali; cura l’attuazione delle direttive ricevute con la collaborazione eventuale delle commissioni tecniche; redige la corrispondenza e cura l’archivio del carteggio e dei documenti; trascrive i verbali delle adunanze del Consiglio Direttivo, che sottoscrive in unione col presidente; trascrive le delibere delle Assemblee ordinarie e straordinarie dei Soci.

Art. 17 – TESORIERE

E’ nominato e può essere revocato dal CD.

Al tesoriere sono demandati seguenti compiti:

  1. la tenuta della contabilità dell’Associazione;
  2. Il controllo dei fondi per le piccole spese di segreteria;
  3. pagamenti e le riscossioni;
  4. la firma degli assegni tratti sui conti correnti disgiuntamente con il Presidente.

Il Tesoriere effettua la chiusura della contabilità dell’esercizio e predispone il bilancio consuntivo. I fondi occorrenti per la gestione saranno depositati presso uno o più istituti di credito scelti dal Consiglio Direttivo. Tali conti dovranno essere intestati all’associazione con firma disgiunta del Presidente e del Tesoriere.

Art.18 – AVANZI DI GESTIONE

All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus). L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art.19 – SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

L’Assemblea dei Soci,riunita in forma straordinaria, può deliberare lo scioglimento dell’Associazione secondo quanto stabilito dal Cod. Civ., provvedendo alla nomina del liquidatore e indicando la destinazione da darsi al patrimonio.

I Revisori in carica al momento della messa in liquidazione esercitano le proprie funzioni fino al termine delle operazioni relative.

In caso di scioglimento, per qualunque causa, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) o a fini di pubblica utilità.

Art.20 – BILANCI

Gli esercizi dell’Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo.

Entro il 28 febbraio di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la discussione e l’approvazione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente e quello preventivo dell’esercizio in corso, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea previa acquisizione della relazione del Collegio dei Revisori,entro i primi quattro mesi di ogni anno solare.

I bilanci e le relazioni del consiglio dei Revisori dei conti debbono restare depositati presso la sede dell’Associazione nei quindici giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

La richiesta di copie è soddisfatta dall’Associazione a spese del richiedente.

Art.21 – DELEGAZIONI

Il Consiglio Direttivo, per una più capillare attività sociale, può nominare sezioni territoriali, delegati o fiduciari di zona con incarichi di sviluppo in collaborazione con la segreteria dell’Associazione.

I delegati e fiduciari di zona riceveranno regolare mandato con indicate le istruzioni e la durata dell’incarico, durata che non potrà comunque superare la decadenza del Consiglio Direttivo in carica.

Art.22 – NORME TRANSITORIE

A valere per il solo anno 2015, allo scopo di unificare le scadenze e l’elezione di tutti gli organi sociali come previsto dal presente statuto, Il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri,ed il Collegio dei Revisori dei Conti decadranno con l’elezione dei nuovi organi sociali da parte dell’assemblea.

Per disciplinare tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si rimanda all’applicazione delle norme di cui ai libri I e V del Codice Civile.