|
LEGGE PROVINCIALE N. 22 DEL
25-07-1988
PROVINCIA DI TRENTO
Modifiche al testo unico delle leggi provinciali
concernenti la tutela dell' ambiente dagli inquinamenti
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE
TRENTINO-ALTO ADIGE
N. 34 del 2 agosto 1988
ARTICOLO 10
(1) Dopo l' articolo 17 viene aggiunto il seguente articolo:
<< Art. 17 bis
Smaltimento dei liquami di automezzi itineranti
(1) I liquami dei contenitori di automezzi itineranti (autocaravan,
caravan, camper, ecc.) devono essere scaricati in appositi
pozzetti da installare a cura del titolare degli impianti
stradali di distribuzione dei carburanti, che saranno individuati
secondo le disposizioni del comma 2, purchè il relativo
scarico sia collegato con pubbliche fognature presidiate da
impianto di depuerazione biologica.
(2) Con deliberazione della Giunta provinciale
saranno individuati gli impianti di distribuzione dei carburanti,
presso i quali dovranno essere installati i predetti pozzetti,
tenuto conto della loro posizione in rapporto al flusso turistico.
(3) La Giunta provinciale determina annualmente,
sentite le società petrolifere e le associazioni dicategoria
interessate, le tariffe minime e massime da applicarsi da
parte dei gestori degli impiantidi distribuzione dei carburanti
per il servizio di cui ai commi precedenti, tenuto conto dei
costi di impianto e di gestione, ivi compresi eventuali oneri
tributari.
(4) Nell' ambito delle iniziative, con le modalità
e nei limiti previsti dall' articolo 97, la Provincia può
provvedere ad appropriate forme di pubblicizzazione del predetto
servizio e concedere contributiai titolari e/ o gestori degli
impianti di distribuzione dei carburanti, ai fini dell' installazione
dei necessari manufatti di raccolta e convogliamento dei liquami
di cui al comma 1. >>
|