Associazione Campeggiatori Itineranti





LEGGE PROVINCIALE N. 22 DEL 25-07-1988
PROVINCIA DI TRENTO

Modifiche al testo unico delle leggi provinciali concernenti la tutela dell' ambiente dagli inquinamenti

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE
N. 34 del 2 agosto 1988

ARTICOLO 10
(1) Dopo l' articolo 17 viene aggiunto il seguente articolo:
<< Art. 17 bis
Smaltimento dei liquami di automezzi itineranti
(1) I liquami dei contenitori di automezzi itineranti (autocaravan, caravan, camper, ecc.) devono essere scaricati in appositi pozzetti da installare a cura del titolare degli impianti stradali di distribuzione dei carburanti, che saranno individuati secondo le disposizioni del comma 2, purchè il relativo scarico sia collegato con pubbliche fognature presidiate da impianto di depuerazione biologica.

(2) Con deliberazione della Giunta provinciale saranno individuati gli impianti di distribuzione dei carburanti, presso i quali dovranno essere installati i predetti pozzetti, tenuto conto della loro posizione in rapporto al flusso turistico.

(3) La Giunta provinciale determina annualmente, sentite le società petrolifere e le associazioni dicategoria interessate, le tariffe minime e massime da applicarsi da parte dei gestori degli impiantidi distribuzione dei carburanti per il servizio di cui ai commi precedenti, tenuto conto dei costi di impianto e di gestione, ivi compresi eventuali oneri tributari.

(4) Nell' ambito delle iniziative, con le modalità e nei limiti previsti dall' articolo 97, la Provincia può provvedere ad appropriate forme di pubblicizzazione del predetto servizio e concedere contributiai titolari e/ o gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti, ai fini dell' installazione dei necessari manufatti di raccolta e convogliamento dei liquami di cui al comma 1. >>



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