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Circolare Ministero
Trasporti
Ministero dell’Interno
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale per l’Amministrazione Generale e
per
gli Uffici Territoriali di Governo
Direzione Generale UTG
Prot. Uscita del 15 gennaio 2008
Numero: 0000277
Classifica: M/
ROMA 14 gennaio 2008
AI SIGG. PREFETTI - LORO SEDI
AL SIG. COMMISSARIO DI GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTO
-
TRENTO
AL SIG. COMMISSARIO DI GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO
-
BOLZANO
AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE
D’AOSTA –
AOSTA
E p.c.:
AL DIPARTIMENTO DI P.S.
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA,
DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA
DI STATO - SEDE
OGGETTO: Direttiva del Ministero dei Trasporti ai sensi dell’art.
35 comma 1 del Codice della Strada. Linee guida in materia
di circolazione e sosta delle autocaravan.
Il Ministero dei Trasporti, avendo ricevuto numerosi esposti
in materia di circolazione delle autocaravan ha ritenuto di
esercitare il potere di direttiva ai sensi della norma citata
in oggetto con una serie di precisazioni che vengono trasmesse
alle SS. LL. affinché ne tengano conto dell’esercizio
delle relative competenze.
Il documento in questione parte da una serie di premesse che
puntualizzano gli aspetti tecnici e normativi della materia.
In particolare:
. L’autocaravan è definito quale autoveicolo
avente una speciale carrozzeria ed attrezzato permanentemente
per essere adibito al trasporto e all’alloggio di sette
persone al massimo, compreso il conducente (art. 54 c. 1 lett.
m) del Codice della Strada).
. Ai fini della circolazione stradale in genere e agli effetti
dei divieti di cui agli artt. 6 e 7 del Codice, gli autocaravan
sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri
veicoli (art. 185 c.1).
. La loro sosta, ove consentita, non costituisce campeggio,
attendamento e simili se essi poggiano sul suolo esclusivamente
con le ruote, non emettono deflussi propri e non occupano
la sede stradale in misura eccedente il proprio ingombro (art.
185 c.2).
. Nel caso di sosta o parcheggio a pagamento, le tariffe possono
essere maggiorate fino al 50% rispetto a quelle praticate
per le autovetture in analoghi parcheggi della
zona (art. 185 c.3).
. E’ vietato lo scarico di residui organici e di acque
chiare e luride su strade e aree pubbliche, al di fuori di
appositi impianti di smaltimento igienico-sanitario (art.
185 c. 4).
. Nel Regolamento sono stabiliti i criteri per la realizzazione,
nelle aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio
delle autocaravan e nei campeggi, dei suddetti
impianti igienico-sanitari (art. 378).
. I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione
sono emessi dall’ente proprietario della strada, con
ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti
segnali (art. 5 c. 3).
. Fuori dei centri abitati l’ente proprietario della
strada può, con l’ordinanza di cui all’art.
5 c. 3,
stabilire obblighi, divieti e limitazioni, di carattere temporaneo
o permanente, per ciascuna strada o tratto di essa, o per
determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze
della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle
strade (art. 6 c.4 lett. b) ).
. Esso può, inoltre, vietare o limitare o subordinare
al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli
(art. 6 c.4 lett. d) ).
. Esso può, infine, vietare temporaneamente la sosta
su strade o tratti di esse per esigenze di carattere tecnico
o di pulizia, dandone comunicazione con i rispettivi segnali
o eventualmente altri mezzi appropriati, non meno di 48 ore
prima (art. 6 c.4 lett. F )).
. Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco,
adottare i provvedimenti di cui all’art. 6 c.4 (art.
7 c.1 lett. a) ).
. Essi, inoltre, possono stabilire aree nelle quali è
autorizzato il parcheggio dei veicoli (art. 7 c.1 lett. e)).
. Essi possono, altresì, previa determinazione della
giunta, stabilire aree destinate al parcheggio sulle quali
la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di
una somma, da riscuotere mediante dispositivi di controllo
della durata, anche senza custodia del veicolo (art. 7 c.1
lett. f) ).
. Essi possono, infine, istituire le aree attrezzate riservate
alla sosta e al parcheggio delle autocaravan di cui all’art.
185 (art. 7 c.1 lett. h) ).
Tenendo conto delle sopra riportate puntualizzazioni, il
Comune, con ordinanza motivata in relazione alle esigenze
della circolazione, alle caratteristiche strutturali delle
strade e nei casi in cui comunque ne ravvisi la necessità,
può sempre, vietare la sosta dei veicoli nell’ambito
del proprio territorio.
Tuttavia, la limitazione alla circolazione stradale e alla
sosta per la particolare categoria di veicoli in esame appare
illegittima nel caso di autocaravan che poggino sulla sede
stradale con le proprie ruote, senza emettere deflussi propri
e che non occupino la sede stradale nella misura eccedente
il proprio ingombro, in assenza di ostacoli atti a giustificarli.
Altro aspetto di particolare rilievo è la segnaletica
stradale che può interessare le autocaravan in quanto
talvolta le ordinanze di divieto di circolazione e sosta di
autocaravan e caravan celano motivi di interessi locali non
perseguibili con lo strumento dell’ordinanza sindacale
di cui all’art. 7 regolamentazione della circolazione
nei centri abitati).
Richiamando una precedente circolare, il Ministero dei Trasporti
illustra i vizi più ricorrenti dei provvedimenti che
dispongono la collocazione di segnaletica stradale. A seguito
di istanze avanzate dai proprietari di autocaravan e da talune
associazioni, in particolare l’Associazione Nazionale
Coordinamento Camperisti, il Ministero dei Trasporti ha avuto
modo di accertare la permanenza di forme di regolamentazione
opinabili in quanto discriminanti nei confronti degli autoveicoli
in argomento.
Già con la Legge 336/91 il legislatore era intervenuto,
per evitare gli annosi contenziosi tra i proprietari dell’autoveicolo
AUTOCARAVAN e Pubblici Amministratori, con una ratio semplice
e chiara, portatrice di una serie di innovazioni identificabili,
almeno, nei seguenti punti fondamentali:
. la conferma che le autocaravan sono autoveicoli e sono parificati
a tutti gli altri autoveicoli; . la netta distinzione tra
il “sostare” e il “campeggiare”;
. l’obbligo all’allestimento di impianti igienico-sanitari
su strade, autostrade e campeggi al fine di tutelare l’igiene
pubblica del territorio, raccogliendo i residui organici e
le acque chiare e luride raccolti negli impianti interni delle
autocaravan.
. la possibilità per il Comune di prevedere l’allestimento
di aree attrezzate riservate alla sosta e
al parcheggio delle autocaravan, al fine di sviluppare il
turismo itinerante praticato con detti autoveicoli.
Un intervento, pertanto, complessivamente teso a promuovere
e non ad impedire la circolazione alle autocaravan.
Tali principi, contenuti nella Legge sopraccitata, sono stati
in Toto recepiti nel Nuovo Codice della Strada. L’art.
185 dello stesso (circolazione e sosta delle autocaravan)
al
1° comma stabilisce che i veicoli di cui trattasi ai fini
della circolazione stradale in genere e agli effetti dei divieti
e limitazioni previsti negli articoli 6 (regolamentazione
della circolazione fuori dei centri abitati) e 7 (regolamentazione
della circolazione nei centri abitati), sono soggetti alla
stessa disciplina prevista per gli altri veicoli.
Analizzando nel dettaglio talune fattispecie concrete che
hanno dato luogo ad ordinanze dei pubblici amministratori
che prestano il fianco ad alcune osservazioni critiche, il
Ministero dei Trasporti ha tra l’altro fatto rilevare
quanto segue.
.Divieto di circolazione per motivi di ordine e sicurezza
pubblica.
Il concetto di ordine pubblico che, com’è noto,
trova riscontro in sede legislativa nell’art. 159 comma
2 del D.Lgs. 112/98 è “inteso come il complesso
dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici
primari sui quali si regge l’ordinata e civile convivenza
nella comunità nazionale .”. Il Ministero dei
Trasporti fa rilevare che il concetto di sicurezza pubblica
è più ristretto riferendosi alla salvaguardia
della incolumità e integrità fisica, patrimoniale
e morale dei cittadini. Sarebbero, pertanto, viziati da illegittimità
sotto il profilo dell’eccesso di tutela quei provvedimenti
che richiamassero in situazioni non rispondenti al reale stato
dei fatti o comunque in modo generico esigenze di “tutela
dell’ordine, della sicurezza e dalla quiete pubblica”.
.In altri casi viene vietata la sosta e la circolazione alle
autocaravan sulla base di un’ordinanza motivata dalla
necessità di salvaguardare l’immagine e, soprattutto,
l’igiene e la sanità pubblica. Il Pubblico Amministratore
giustifica il proprio provvedimento sostenendo che il suo
obiettivo è solo quello di frenare “... abusi
di carattere igienico-sanitario connessi allo scarico d’acque
nere e bianche sulla pubblica via ...”, ovvero di “..
prevenire qualsivoglia pericolo di infezioni virali o di malattie
infettive, la cui insorgenza può verificarsi per l’incontrollato
e disordinato deposito di liquami e materie organiche oltre
che dei rifiuti solidi ...”. Si osserva, tuttavia, che
spesso le ordinanze contingibili e urgenti motivate sulla
base dell’esigenza di tutela dell’igiene pubblica,
stante la genericità delle espressioni usate e l’assenza
di qualsivoglia altro elemento indicatore, limitano la circolazione
delle autocaravan sulla base di motivi che non sono certo
riconducibili alle affermate esigenze di prevenzione degli
inquinamenti.
D’altronde, le autocaravan, per il loro allestimento,
che comprende serbatoi di raccolta delle acque inerenti cucina
e bagno, sempre che siano debitamente ed idoneamente utilizzate,
sono veicoli di per sé non idonei a mettere in pericolo
l’igiene pubblica.
Inoltre, da un punto di vista logico-giuridico la motivazione
adottata circa “lo scarico di residui organici e acque
chiare e luride”, non appare sufficiente a giustificare
il provvedimento, in quanto l’eventuale violazione alle
norme di tutela del manufatto stradale di cui all’art.
15, comma 1, lett. f) e g) del Codice della Strada (Atti vietati),
deve essere sanzionata ai sensi del medesimo articolo, commi
2, 3 e 4.
Tra l’altro tale motivazione non può trovare
sostegno adottando un divieto preventivo sulla presunzione
di violazione futura di una norma, in quanto è palese
che la sanzione si applica quando si realizza una particolare
situazione di illegittimità che la norma prevede in
astratto.
Anche il comma 6 dell’articolo 185 prevede la sanzione
per la violazione di cui al comma 4 del medesimo articolo:
“ è vietato lo scarico dei residui organici e
delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al
di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico- sanitari”..
Da quanto sopra si evince che i comuni sono in possesso degli
strumenti sanzionatori per garantire il rispetto dell’igiene
pubblica, e quindi è ingiustificabile un provvedimento
di limitazione in tal senso alle autocaravan.
Talvolta viene addotto a sostegno di provvedimenti di sfavore
nei confronti dei camperisti il divieto di campeggio per giustificare
il divieto di sosta per le autocaravan.
Quando si utilizza il termine “campeggiare” si
fa riferimento a una ben precisa condotta, ossia quella implicante
lo “stabilimento” di un mezzo in un luogo, mediante
collegamenti permanenti al suolo e necessità di idonee
infrastrutture per svolgere le consuetudini di vita.
Inoltre, per le autocaravan vale quanto previsto all’art.185
del Codice della strada, cioè si attiva il campeggiare
allorché si occupi lo spazio esterno al veicolo.
La sosta, invece, implica il rispetto di quanto previsto dal
suddetto articolo 185 del C.d.S., laddove si ribadisce che
deve avvenire “senza” occupare lo spazio esterno
al veicolo. In caso contrario, se ciò avviene sulla
pubblica via, tale condotta deve essere sanzionata.
L’aprire le porte di un veicolo e discendere dallo stesso
non è campeggiare mentre il lasciare aperte le porte
e le finestre di un autoveicolo, costituendo pericolo o intralcio
per gli utenti della strada, non attiva il campeggiare ma
viola l’articolo 157 del Codice della Strada (Arresto,fermata
e sosta dei veicoli). E’ indubbio che un comune possieda
il diritto/dovere di intervenire per limitare, reprimere o
regolamentare il campeggiare. In tal caso le ordinanze, per
essere legittime,devono essere emanate alla luce del primo
comma dell’art.185 del Codice della Strada, il quale
stabilisce che le autocaravan sono soggette alla disciplina
prevista per gli altri veicoli, e del secondo comma in base
al quale “la sosta delle stesse, dove consentita, non
costituisce campeggio, attendamento e simili se l’autoveicolo
non poggia sul suolo salvo che con le ruote .”.
Pertanto, nel caso di autocaravan che poggino sulla sede stradale
con le proprie ruote, senza emettere deflussi propri, e non
occupino la sede stradale in misura eccedente il proprio ingombro,
una eventuale azione sanzionatoria appare illegittima.
Divieto alle autocaravan di accedere ad un parcheggio consentendolo
invece alle autovetture non giustificato dai criteri tecnici
in contrasto con le caratteristiche tecniche e funzionali
che presiedono alla realizzazione del parcheggio stesso.
Ai sensi dell’articolo 185 del Codice della Strada non
si può escludere dalla circolazione la “autocaravan”
(autoveicolo ai sensi dell’articolo 54 del Codice della
Strada) da una strada e/o da un parcheggio ed allo stesso
tempo consentirlo alle autovetture che sono anch’esse
autoveicoli.
Per quanto detto, se la zona è sottoposta ad un traffico
sostenuto e vi sono a disposizione pochi stalli di sosta è
auspicato l’attivare una sosta limitata nel tempo in
modo che tutti, a prescindere dall’autoveicolo che utilizzano,
possano fruire del territorio senza subire discriminazione,
ovvero realizzare un’area di parcheggio riservata alla
sosta delle autocaravan ed autoveicoli simili per massa e
dimensioni, a condizioni che tale area sia posizionata a distanza
ragionevole dalla zona interessata.
E’ altresì auspicata l’ottimizzazione alla
fruizione dei parcheggi, senza diminuirne gli stalli, aumentando
la lunghezza di alcuni di essi, ovvero riservare una parte
dell’area di parcheggio alla sosta delle autocaravan,
tracciando appositi stalli di sosta ed installando specifica
segnaletica verticale.
Pertanto, non conforme a legge, e frutto di eccesso di potere,
dovrebbe essere ritenuta l’ordinanza che interdica la
circolazione o l’accesso alle autocaravan in un parcheggio
e/o in stalli di sosta sulla strada dove è, al contrario,
consentito alle autovetture e ad altri veicoli aventi stesso
ingombro.
Talvolta i comuni, allo scopo di impedire fisicamente la circolazione
delle autocaravan, emanano ordinanze per far installare all’ingresso
di una strada o di un parcheggio una sbarra ad altezza ridotta
dal suolo.
Al riguardo viene osservato che l’installazione di una
sbarra ad altezza ridotta dal suolo può limitare la
circolazione stradale, anche, eventualmente, compromettere
la sicurezza stradale nonché impedire e/o limitare
la circolazione dei veicoli preposti agli interventi di emergenza
quali ambulanze, veicoli dei Vigili del Fuoco, veicoli della
Protezione Civile, ecc...
Un ulteriore analoga fattispecie si avrebbe nel caso di autovettura
con carico sul “tettuccio” (tecnicamente padiglione).
Inoltre, tale dispositivo non può essere neppure considerato
“dissuasore di sosta” come definito dall’art.
180 del Regolamento di esecuzione (Dissuasori di sosta), essendo
lo stesso un dispositivo di sicurezza da utilizzare dove la
presenza di ostacoli al di sopra della carreggiata rende necessario,
in posizione anticipata, impedire il transito (e non la sosta)
di veicoli alti per evitare che restino incastrati o non possano
manovrare per tornare indietro.
In tali casi viene posta in essere una indebita differenziazione
tra gli utenti della circolazione stradale dovuta ad una non
congrua valutazione della situazione per carenza di attività
istruttoria, non effettuata, o sommaria o non esauriente,
ovvero effettuata in base a situazioni che prescindono dall’interesse
di garantire la sicurezza della circolazione stradale.
In siffatta evenienza, il provvedimento risulterebbe viziato
da eccesso di potere, in quanto contraddittorio ed inadeguato
a realizzare le finalità per cui viene emanato.
Tenuto conto delle potenziali situazioni di contenzioso in
materia di circolazione e sosta delle autocaravan per le quali
possono essere investite le SS.LL., si ritiene di richiamare
la particolare attenzione sul contenuto della direttiva in
argomento, al fine di utilizzarlo come strumento istruttorio
ovvero decisorio nel caso di presentazione di ricorsi ai sensi
dell’articolo 203, assicurando al contempo, agli organi
accertatori un ausilio nella verifica della legittimità
formale e sostanziale della segnaletica stradale nell’espletamento
delle competenze di cui all’articolo 12.
IL DIRETTORE GENERALE
Penta
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